Confindustria Nautica ha presentato modalità e vantaggi dell’introduzione del cosiddetto “patentino” di categoria D1 prevista dal Regolamento di attuazione del Codice della Nautica e che permetterà a 16 anni di età la navigazione diurna entro 6 miglia dalla costa con natanti fino a 10 metri e, dai 18 anni, con imbarcazioni fino a 12 metri e massimo 115 CV. Un forte incentivo a supporto del mercato della piccola nautica e una concreta opportunità per avvicinare i giovani alla nautica e alla cultura del mare. Si tenga conto che nel 2022 (è il dato più aggiornato) sono state rilasciate 70 mila patenti e che questo dato potrà ovviamente essere superato anche in modo consistente.

 

Le opportunità

Guardiamo alle nuove generazioni e la nuova patente offre diverse opportunità, anticipa di due anni lo sviluppo di competenze dei giovani nella conduzione di imbarcazioni, aprendo loro nuove opportunità sia a livello ricreativo sia professionale e promuove la conoscenza, la cultura della sicurezza e il rispetto dell’ambiente marino attraverso un corso di formazione obbligatorio che si fonda su questi tre capisaldi. Nello stesso tempo rappresenta un sostegno alla crescita del settore nautico, stimolando la domanda di acquisto e di noleggio di imbarcazioni e dei servizi correlati. La patente D1 si inserisce, peraltro, ha spiegato Roberto Neglia, responsabile dei rapporti istituzionali di Confindustria Nautica, in una più ampia azione a tutela della piccola nautica ,che trova sponda nella DCI (Dichiarazione di costruzione e importazione) per i natanti, una forma di tutela giuridica della proprietà senza dover ricorrere ai costi e gravami dell’immatricolazione che consente anche di navigare in acque estere, e nell’obbligo per i porti pubblici di destinare spazi per l’ormeggio di unità fino a 6 metri».

 

Le categorie D1 e D2

Ma vediamo nel dettaglio, cosa prevede il nuovo Regolamento. La patente di categoria D1 potrà essere conseguita dopo aver frequentato un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonché superato una prova a quiz di idoneità finale, tenuti dalle Scuole nautiche e dai Centri di istruzione. A breve sarà emanato il decreto ministeriale con le procedure. In alternativa al corso, la patente potrà essere conseguita superando la prova di idoneità finale svolta presso la Motorizzazione civile competente, a cui potrà accedere chi avrà svolto le esercitazioni pratiche previste. Un’altra importante opportunità ottenuta da Confindustria Nautica prevede che coloro che siano in possesso della patente di categoria D1, al compimento del diciottesimo anno di età, possano conseguire la patente nautica di Categoria A (per imbarcazioni fino a 24 metri, nelle categorie entro od oltre le 12 miglia), sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo e una prova pratica di navigazione.
La nuova patente nautica di categoria D2 sarà rilasciata ai soggetti che non possiedono i requisiti psico-fisici necessari per conseguire o convalidare le patenti di categoria A, B e D1. Potranno conseguire o riclassificare la patente di altra categoria, coloro i quali – a seguito di accertamenti medici – saranno riconosciuti compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana. Le patenti nautiche di categoria D2, saranno assoggettate alle procedure previste per le patenti di categoria A.

Gli obblighi

Per unità da diporto inferiori ai 24 metri la patente di categoria entro od oltre le 12 miglia dalla costa rimane obbligatoria per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o sulle moto d’acqua e quando è installato un motore di potenza o cilindrata superiori a 85 Kw, pari a 115,6 CV. Chi assume il comando di un’unità da diporto di lunghezza superiore a 24 metri , deve essere in possesso della patente B per navi da diporto. Le prove di esame per il conseguimento delle patenti nautiche A, B e C (solo comando per soggetti affetti da alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti, per unità fini a 24 metri ove sia presente a bordo almeno un’altra persona), potranno essere sostenute decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all’esame.

La prova da sostenere

Altra importante novità ottenuta da Confindustria Nautica è che, entro il periodo di validità della domanda, il candidato potrà sostenere per due volte la prova non superata, ossia quella teorica o quella pratica. Inoltre, se sarà risultato idoneo alla prova teorica, ma non riuscirà a superare le prove pratiche a disposizione, potrà presentare entro trenta giorni una nuova domanda di ammissione all’esame potendo così sostenere (ancora per due volte) la sola prova pratica. Un’altra qualificante novità riguarda i candidati con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), che potranno richiedere – contestualmente alla domanda di ammissione agli esami – misure personalizzate, compensative e/o dispensative per lo svolgimento delle prove.

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