QUANDO LA PATENTE NAUTICA È OBBLIGATORIA?
Districarsi nel mondo delle normative inerenti la nautica da diporto a volte può sembrare difficile, vediamo brevemente i casi in cui la patente nautica è obbligatoria.
Sono molte le persone che ci chiamano per chiederci in quale caso la patente nautica sia obbligatoria e quando se ne può fare a meno. Cerchiamo in questo articolo di analizzare le recenti modifiche al codice della nautica da diporto e fare chiarezza illustrando in quali casi la patente è necessaria ed in quali casi si può condurre una imbarcazione senza possedere l’abilitazione al comando di unità da diporto.
Secondo l’ex art. 39 del Codice della nautica la patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:
- Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW (pari a 40.8 Cv) e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo, o se a iniezione diretta; o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l’obbligo della patente, e viceversa;
- Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione e comunque per le moto d’acqua, senza tener conto della potenza del motore;
- per esercitare lo sci nautico, indipendentemente dalla potenza del propulsore.
Pertanto per la Patente Nautica così come per le dotazioni di sicurezza vige il principio della navigazione in relazione alla distanza dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all’abilitazione dell’unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza in cui si va effettivamente a navigare, fermo restando che per i mezzi a motore vige il principio della potenza anche se la distanza è inferiore ai 300 metri dalla costa come spiegato dal punto 1 dell’ex articolo 39. Per tali motivi, al momento di un eventuale controllo, si deve dimostrare soltanto di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta, anche se la barca è abilitata per distanze maggiori.
La normativa ha recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della magistratura: è possibile, infatti, condurre un’unità con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, a condizione però che non si superi tale limite; al timone può esservi anche una persona sprovvista di abilitazione, ma a bordo deve esservi un’altra persona munita di patente per la navigazione in corso, che ha la responsabilità della condotta e della direzione nautica dell’unità.
Concludendo con un caso pratico: di recente un nostro allievo ci ha chiesto se potesse condurre il proprio catamarano della lunghezza di 9 metri (natante) dotato di 50 metri quadri di superficie velica e di due motori fuori bordo di 9cv (uno per ogni scafo) senza patente nautica. Applicando la normativa sopra citata possiamo affermare senza ombra di dubbio che il natante in questione si può condurre senza patente rispettando il limite di distanza delle 6 miglia dalla costa.